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E’ stato eliminato l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti da effettuare con il modello F24 da parte dei privati per importi superiori ad euro 1.000.

L’art. 7-quater, comma 31, del DL n. 193/2016, abrogando la lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 del DL n.66/2014, ha eliminato l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati per i versamenti di importo superiore ad euro 1.000.

Le modifiche operate riguardano solo ed esclusivamente i soggetti c.d. “privati” e non i soggetti titolari di partita Iva.

Modello F24 con compensazione e saldo “a zero”

Il modello F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo pari a zero va presentato solo ed esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline); tale disposizione vale sia per i soggetti titolari di partita Iva che per i soggetti “privati” (lettera a), comma 2, dell’articolo 11 del DL n. 66/2014). Ovviamente, in tali casi, il modello F24 non può essere presentato né in forma “cartacea”, né tramite i servizi di remote/home banking.

Modello F24 con compensazione e saldo finale a debito

Il modello F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo finale a debito di qualsiasi importo, va presentato o tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, o tramite servizi di remote/home banking (lettera b), domma 2, dell’articolo 11 del DL n. 66/2014).

Modello F24 senza compensazione

I soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 senza compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, vale a dire tramite Entratel/Fisconline/remote-home banking).

A prescindere dall’importo dovuto (maggiore o minore di euro 1.000), i soggetti privati possono presentare il modello F24 senza compensazione, sia mediante i canali telematici (Entratel, Fisconline, remote-home banking), sia con il modello cartaceo.

 

Tali modifiche diverranno operative il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto legge n. 193/2016.