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La stagione dichiarativa si chiuderà a breve, il 30 settembre 2016. Oltre tale termine è tuttavia possibile procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni già inviate oppure omesse.

I soggetti che hanno già trasmesso i modelli dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2015, ma che si sono accorti di errori od omissioni, possono regolarizzare la propria posizione inviando una nuova dichiarazione. La trasmissione del nuovo modello dichiarativo, se verrà effettuata entro il 30 settembre 2016, determinerà la sostituzione integrale del precedente invio e non comporterà il versamento di alcuna sanzione se non, eventualmente, quella relativa a insufficienti versamenti (30%), che potrà essere ridotta con il ravvedimento operoso.

Oltre tale termine, la dichiarazione rettificativa sarà considerata “integrativa”. Nel caso di dichiarativa a favore, se l’invio avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, sarà possibile utilizzare il conseguente credito in compensazione (articolo 2, comma 8-bis, Dpr 322/1998). Oltre la suddetta data, secondo l’amministrazione finanziaria e la giurisprudenza prevalente rimangono solo due vie:

  • presentare istanza di rimborso nei 48 mesi dal versamento (articolo 38, Dpr 602/1973)
  • opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione

Le rettifiche a sfavore del contribuente possono essere effettuate entro la scadenza fissata dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, previa presentazione del modello dichiarativo e versamento delle sanzioni. In particolare, se a fronte delle rettifiche emergono maggiori imposte dovute, il contribuente è tenuto a pagare sanzioni:

  • pari al 30%, quando l’errore sarebbe stato “rintracciato” in sede di controlli automatizzati;
  • dal 90 al 180%, negli altri casi, ricadendo nell’ipotesi di infedele dichiarazione (art. 1, co. 2, Dpr 633/1973).

Quando l’integrativa corregge solo violazioni formali, che ostacolano l’attività di controllo, ma non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul credito, sarà invece dovuta la sanzione fissa, pari al minimo di euro 250,00; nessuna sanzione verrà irrogata nel caso di violazioni formali che non incidono sull’attività di controllo.

Un’ultima fattispecie che potrebbe verificarsi è il mancato invio nei termini della dichiarazione, che comporterebbe l’applicabilità della sanzione per omessa dichiarazione. Il contribuente dispone in tale fattispecie di un duplice rimedio:

  • sanare completamente la violazione procedendo all’invio della cosiddetta dichiarazione tardiva, entro 90 giorni dal termine ordinario, versando la sanzione fissa di euro 150,00, oltre a regolarizzare eventuali omessi versamenti;
  • una volta trascorso il termine di 90 giorni, effettuare comunque l’invio entro il termine della dichiarazione successiva, ma questo solo al fine di vedersi dimezzate le sanzioni proporzionali.