Con l’approvazione in seduta plenaria del Parlamento svizzero della modifica dell’accordo sull’Euroritenuta, la Svizzera dice addio al segreto bancario.
I due rami del Parlamento svizzero, Consiglio nazionale e quello degli Stati, il 17 giugno hanno ratificato in seduta plenaria ciò che avevano già approvato nei mesi scorsi, cioè la modifica dell’accordo sull’Euroritenuta entrato in vigore il 1° luglio 2005. Dal 1° gennaio 2017, e con retroattività che coincide con la stessa data, parte dunque lo scambio automatico con tutta l’UE di informazioni fiscali. In pratica tutti gli intermediari finanziari svizzeri dovranno inviare report semestrali all’autorità fiscale nazionale che li trasmetterà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate e alle altre 27 Agenzie dell’area UE.
Nel dicembre scorso, il Parlamento svizzero aveva già approvato il quadro legale di supporto, ossia lo Stadard comune per la comunicazione e le informazioni (Crs) nonché l’Accordo multilaterale fra autorità competenti (Mcaa) dell’Ocse.
Riguardo a ogni cliente, le banche oppure le compagnie di assicurazione sulla vita trasmetteranno al fisco federale svizzero, affinché li ritrasmetta al fisco dello Stato di residenza, tutti i dati concernenti il cliente, nonché le informazioni riguardanti il suo patrimonio, ossia l’importo lordo degli interessi e dei dividendi, distribuzione da fondi di investimento, saldi dei conti bancari al 31 dicembre, compresi quelli intestati a società di sede, fondazione e trust, di cui dovrà essere comunicato il nome anche dei trustees e dei protectors., redditi da determinati contratti di assicurazione sulla vita, nonché l’importo lordo derivante dalla cessione di attivi finanziari.
Scarse le garanzie per i contribuenti esteri coinvolti: infatti, secondo la giurisprudenza federale, le garanzie previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo non si applicano alle procedure di acquisizione delle informazioni.
Per le migliaia di clienti del sistema bancario svizzero residenti all’estero ciò significa una quasi totale assenza di garanzie procedurali. I clienti potranno far valere esclusivamente il proprio diritto all’informazione, nonché esigere la ratifica dei dati eventualmente inesatti che fossero basati su errori di trasmissione.