Con il recepimento della direttiva 2013/34/Ue l’informativa sulle garanzie prestate, sugli impegni e sulle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sarà ora fornita in nota integrativa.
Il decreto legislativo 139/2015 di recepimento della direttiva 2013/34/Ue, che si applica a partire dai bilanci 2016 per i soggetti solari, ha modificato radicalmente la gestione dei conti d’ordine. Infatti, mentre in passato gli stessi trovavano allocazione in calce allo Stato patrimoniale, in base all’articolo 2424, comma 3 del Codice civile, con l’abrogazione di questa norma le informazioni vanno indicate in nota integrativa, in base all’articolo 2427, comma 1, n.9 del Codice.
La nuova norma prevede che la nota integrativa debba indicare: l’importo complessivo degli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; e gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime.
Per le passività potenziali probabili di ammontare non determinabile se non in modo aleatorio e arbitrario e per quelle possibili vanno indicati in nota integrativa: la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti; ove disponibili.
Riguardo agli impegni è richiesta la specificazione di quelli intercompany, anche nei confronti delle cosiddette “società sorelle” cha hanno fatto il loro ingresso nello stato patrimoniale. Viene posta un’attenzione particolare per gli impegni relativi al trattamento di quiescenza e simili. Ai sensi dell’Oic 31, sono considerati tali quegli impegni connessi ai trattamenti previdenziali integrativi (diversi dal Tfr) e alle indennità una tantum spettanti a dipendenti, autonomi e collaboratori alla cessazione del relativo rapporto, quali ad esempio fondi di indennità per cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia; rappresentanza, ecc.; fondi di indennità suppletiva di clientela; fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
Si ricorda, infine, che le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 139 del 2015 troveranno applicazione a partire dai bilanci 2016.