Per le compensazioni c’è il rischio di superare il limite annuo di 700 mila euro. In caso di errore il contribuente può restituire l’eccedenza e ravvedersi.
Con l’avvicinarsi della fine dell’anno aumentano i rischi di possibile superamento della soglia annuale di 700 mila euro delle compensazioni in F24 dei crediti fiscali di qualsiasi tipologia, in quanto le eccedenze a credito sono spesso gestite da più soggetti, che dovrebbero coordinarsi prima di presentare i modelli di pagamento per conto del proprio cliente.
Solitamente, infatti, il credito Iva è gestito direttamente dal contribuente, perché lo utilizza anche verticalmente nelle liquidazioni Iva periodiche, i crediti Ires e Irap sono amministrati dai commercialisti, per effettuare le relative dichiarazioni, mentre quelli delle ritenute d’acconto o Inps sono gestiti dai consulenti del lavoro, che predispongono il modello 770.
Nel cassetto fiscale dell’Agenzia non vi è un contatore relativo al superamento del limite annuale di compensazione, ma solo il monitoraggio del credito Iva residuo da compensare. Strumento che sarebbe utile per capire se ci si sta avvicinando al limite consentito.
Nell’ipotesi in cui si sfori il limite dei 700 mila euro occorre ripristinare, a posteriori, la capienza iniziale del credito, attraverso il versamento in F24 di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorato degli interessi legali e con il contestuale versamento della sanzione del 30%, ridotta con ravvedimento operoso.
In questo maniera, i debiti pagati, utilizzando il credito eccedente i 700 mila euro, si considerano pagati, mentre il credito ripristinato con il nuovo F24 può essere utilizzato in compensazione negli anni successivi al splafonamento, o può essere chiesto a rimborso. Per poter recuperare questo credito risulta necessario indicarlo, come pagamento in eccesso, nella dichiarazione relativa all’anno a cui si riferisce.
Le stesse regole valgono anche per la regolarizzazione di compensazioni eccedenti il limite, riguardanti crediti di imposte dirette (Ires, Irpef, ecc.) relativi al 2015, che già dal 1° gennaio 2016 potevano essere usati in compensazione orizzontale.