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Il DL 193/2016 prevede l’innalzamento ad euro 30.000 del limite entro il quale il rimborso del credito Iva può essere erogato senza adempimenti aggiuntivi.

Con il DL 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 22, viene portato ad euro 30.000 il limite entro il quale il rimborso del credito Iva potrà essere erogato senza la presentazione di una garanzia, né visto di conformità, né attestazioni di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Queste modifiche riguardano la richiesta di rimborso del credito Iva e non l’utilizzo del credito in compensazione con altri tributi.

Con la conversione in legge del DL sopra menzionato, si potranno configurare tre distinte fattispecie:

1) il rimborso dei crediti annuali o trimestrali, di importo non superiore ad euro 30.000, diverranno liberi, nel senso che non sono richiesti ulteriori adempimenti quali garanzie, visto di conformità e attestazioni;

2) i soggetti non a rischio potranno richiedere il rimborso dei crediti Iva annuali o trimestrali, di importo superiore ad euro 30.000, rispettando i seguenti requisiti:

  • apposizione del visto di conformità (oppure sottoscrizione dell’organo di controllo);
  • presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la contemporanea sussistenza delle condizioni di solidità patrimoniale/immobiliare, continuità aziendale, mantenimento del controllo (per le società di capitali) e regolarità contributiva e assicurativa, previste dall’articolo 38 bis, comma 3, del D.P.R. 633/1972;

3) i soggetti considerati non affidabili, e quindi a rischio, e quelli che non rispettano il requisito dell’apposizione del visto di conformità e della presentazione delle attestazioni, possono chiedere il rimborso del credito Iva per importi superiori ad euro 30.000, previa prestazione di una garanzia bancaria, assicurativa o in titoli di Stato.