Nel regime del Patent box l’agevolazione è riservata non soltanto ai redditi derivanti dallo sfruttamento diretto e indiretto di specifici beni immateriali, ma anche ai plusvalori derivanti dalla cessione dei medesimi beni. Viene disposta infatti l’esclusione della plusvalenza dalla formazione del reddito a condizione che, almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione, sia reinvestito, prima della fine del secondo periodo d’imposta successivo a quello di cessione, nella manutenzione e nello sviluppo di altri beni immateriali (art. 1, comma 40, Legge 190/2014).
La circolare in commento, considerato che anche la plusvalenza costituisce reddito agevolabile, riconduce allo stesso “regime” la fattispecie di cessione del bene immateriale agevolato e quella dello sfruttamento diretto e indiretto di specifici beni immateriali, chiarendo che la variazione in diminuzione correlata alla plusvalenza da cessione non imponibile deve essere determinata con le stesse modalità previste per quella connessa al reddito agevolato derivante dallo sfruttamento economico del bene medesimo. Anche alla plusvalenza, dunque, deve essere applicato il rapporto costi qualificati/costi complessivi di ricerca e sviluppo (nexus ratio), nonché le percentuali di detassazione del 30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% a regime.
Quanto al reinvestimento del corrispettivo della cessione, la stessa circolare ha chiarito che deve riguardare l’attività di ricerca e sviluppo diretta allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di beni immateriali diversi da quelli già posseduti, anche se per essi non è stata esercitata l’opzione. Deve, in sostanza, trattarsi di attività di ricerca diretta alla generazione di beni immateriali nuovi, mentre non rientra nella nozione di reinvestimento l’acquisto di altri beni immateriali.
Qualora non fosse effettuato il reinvestimento, è necessario recuperare a tassazione, mediante una variazione in aumento, un importo pari a quello dedotto in relazione alla quota parte della plusvalenza non assoggettata a tassazione all’atto di realizzo. Tale variazione dovrà essere effettuata nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione della cessione.