Rendiconto finanziario obbligatorio, ma non per tutti. Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha recepito nell’ordinamento italiano le norme contenute nella direttiva europea 2013/34/EU in materia di bilancio di esercizio e consolidato.
Le norme contenute nella direttiva hanno come destinatari le società di capitali aventi sede nei Paesi membri, che non applicano i principi contabili internazionali dello IASB per obbligo o per facoltà.
Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto tre categorie dimensionali di società di capitali:
- Le micro-imprese, che:
- non predispongono il rendiconto finanziario;
- non predispongono la nota integrativa;
- non predispongono la relazione sulla gestione;
a condizione che rispettino predeterminati requisiti informativi in calce allo stato patrimoniale e se non superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale attivo di stato patrimoniale 175.000 euro;
- totale ricavi 350.000 euro;
- numero medio dipendenti durante l’esercizio pari a 5 unità.
- Imprese che possono redigere il bilancio abbreviato, che:
- non predispongono il rendiconto finanziario;
- beneficiano di semplificazioni per la predisposizione della nota integrativa;
- non predispongono la relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni vengano inserite nella nota integrativa;
a condizione che non superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale attivo di stato patrimoniale 4.400.000 euro;
- totale ricavi 8.800.000 euro;
- numero medio dipendenti durante l’esercizio pari a 50 unità;
Tutte le altre imprese che superano i limiti sopra evidenziati, sono tenute a predisporre un bilancio civilistico completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.
L’art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 201, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, ha inserito nel primo comma dell’articolo 2423 del Codice civile le parole “dal rendiconto finanziario”. A seguito di tale modifica, l’articolo 2423 del Codice civile, riporta il seguente testo:
“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1 del Decreto Legislativo n. 139/2015, la disposizione entra in vigore dal primo gennaio 2016 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
E’ stato inoltre introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2425-ter Rendiconto finanziario – “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.”.
Nel prospetto del rendiconto finanziario andranno indicati quindi i flussi relativi:
- all’attività operativa, vale a dire l’attività connessa al normale svolgimento delle attività ordinarie della società;
- all’attività di investimento, vale a dire l’attività relativa all’acquisto e alla vendita o dismissione di beni quali immobilizzazioni di natura tecnica, materiale o immateriale e finanziaria, necessari per lo svolgimento delle attività operative;
- all’attività di finanziamento, vale a dire l’attività volta a reperire risorse fondamentali per lo svolgimento delle proprie attività (denaro).
Nel rendiconto finanziario dovranno trovare separata indicazione i flussi finanziari generati o assorbiti nei confronti dei soci e quelli nei confronti di altri finanziatori.
Il decreto nulla dice con riguardo al grado di dettaglio dello schema di rendiconto finanziario da utilizzare; il legislatore non si è pronunciato neppure circa l’adozione del metodo diretto o di quello indiretto per la redazione del prospetto di rendiconto finanziario.