tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Valutazione iniziale dei crediti

La nuova disciplina dell’OIC 15, relativa ai crediti, interviene sulla determinazione dell’importo del credito da iscrivere in bilancio, accogliendo quale metodo di riferimento quello del costo ammortizzato e, allo stesso tempo includendo il fattore temporale all’atto di rilevazione iniziale del credito. Nella bozza del nuovo OIC 15, infatti, si precisa che i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi infruttiferi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato si rilevano inizialmente al valore ottenuto dall’attualizzazione del credito ad un appropriato tasso di mercato. Il tasso di mercato è rappresentato da quello che sarebbe stato applicato qualora due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione di finanziamento similare con termini ed altre condizioni comparabili a quella oggetto di rilevazione. Per i crediti a breve termine, a prescindere dalla loro natura e senza costi di transizione apprezzabili, il nuovo OIC 15 prevede che nel processo di determinazione del valore presumibile di realizzo del credito possano essere escluse le considerazioni sul tasso di interesse effettivo così come quelle legate al fattore temporale.

Valutazione successiva dei crediti

Successivamente alla prima rilevazione, il valore di un credito al costo ammortizzato sarà incrementato per l’ammontare degli interessi maturati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo e ridotto per tutti i pagamenti ricevuti. Eventuali modifiche alla stima dei flussi in entrata attesi devono essere riflesse nel calcolo del tasso di interesse effettivo. Al di fuori di questa ipotesi il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non deve essere ricalcolato e ed è applicato fino all’estinzione del credito. Le variazioni dei tassi di mercato non sono rilevanti a meno che non sia previsto contrattualmente un tasso nominale variabile parametrato a tali variazioni.

 Cancellazione dei crediti

Con la rivisitazione dell’OIC 15, avvenuta nel 2014, la cancellazione dei crediti dal bilancio è consentita con il trasferimento sostanziale dei principali rischi afferenti i crediti Per valutare il trasferimento sostanziale dei rischi inerenti ai crediti è necessaria un’analisi qualitativa e quantitativa di tutte le clausole contrattuali in grado di incidere sull’esposizione alla variabilità degli importi e sulla tempistica dei flussi finanziari netti connessi al credito, a prescindere dalle definizioni formali del contratto.

Applicabilità del nuovo regime

L’applicazione del metodo del costo ammortizzato, contenuto nell’ OIC 15, non è obbligatoria per le piccole società per le quali la legge prevede regimi semplificati ex articolo 2435-bis del codice civile. Sono previste inoltre regole di transizione per società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Per queste il Decreto Legislativo n.139/2015 contempla la possibilità di applicazione prospettica del metodo del costo ammortizzato. Conseguentemente possono essere esclusi dall’ambito di applicazione dei nuovi criteri i crediti in essere nei saldi di apertura del primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove norme e relativi a transazioni intervenute prima di tale data.