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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4145/2016, ha stabilito che per aver diritto al rimborso Iva risulta sufficiente riportare il credito in dichiarazione; successivamente, il contribuente ha la facoltà di attivare la procedura di restituzione del credito Iva, mediante la presentazione dell’istanza di rimborso nel termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 del Codice civile. La Cassazione esclude perciò che il rimborso sia soggetto al termine biennale di scadenza di cui all’art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546/1992.

Nel corso del contenzioso tributario, sia il giudice di primo grado che quello del gravame erano d’accordo che, con riguardo solo all’ipotesi della restituzione, nel caso specifico, dovessero trovare applicazione i termini di prescrizione ordinaria. A fronte di ciò l’Amministrazione finanziaria ha presentato ricorso presso la Corte di Cassazione, insistendo sulla tesi secondo la quale il contribuente ha la facoltà di esercitare il proprio diritto al rimborso entro due anni dalla presentazione della dichiarazione annuale, e dunque non trovandosi applicazione il termine della prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 del Codice civile.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha affermato il principio secondo il quale “La domanda di rimborso dell’IVA deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce solo il presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per iniziare il procedimento di rimborso. Ne consegue che, una volta manifestata la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita ulteriore domanda, non può ritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 bensì al termine di prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 C.c.”.

In altri termini, si vuol dire che, una volta che il credito sia stato indicato nella dichiarazione, l’istanza di rimborso resta soggetta al termine decennale di prescrizione.

La sentenza della Cassazione risulta coerente alla Sesta Direttiva Iva, per la quale il diritto al ristoro dell’Iva versata “a monte” costituisce principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità.