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Il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 disciplina, ai fini Iva, gli scambi che avvengono tra operatori italiani e operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino.

Tuttavia, rimangono ancora irrisolte alcune problematiche da parte dell’Amministrazione finanziaria; ci si riferisce, in particolar modo, alle operazioni triangolari in cui il promotore è un soggetto passivo Iva italiano ed il secondo acquirente è un soggetto residente nella Repubblica di San Marino che riceve beni che provengono da un Paese comunitario o da un Paese Extra-Ue.

A seguito della sottoscrizione dell’”Accordo interinale di Commercio e Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino” del 27 novembre 1993, la Repubblica di San Marino è stata assimilata al territorio doganale comunitario.

Ai fini Iva, invece, non avendo aderito al Trattato di Maastricht, la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio della UE; ne consegue che può essere equiparata ad un Paese Extra-Ue.

Da un punto di vista strettamente pratico, i beni che provengono da Paesi terzi viaggiano “allo Stato estero”; una volta giunti nella dogana comunitaria di ingresso nella Ue, i beni sono vincolati al regime di transito esterno e si muovono all’interno del territorio comunitario accompagnati dal documento doganale T1, fino all’arrivo presso una delle dogane italiane abilitate.

L’Ufficio doganale italiano effettua le operazioni c.d. di “sdoganamento”, vale a dire:

  • controllo del documento T1, relativo al transito esterno;
  • riscossione dei dazi e fiscalità, per conto dell’ufficio fiscale sammarinese;
  • vincolo dei beni al regime di transito interno, mediante l’emissione del documento denominato T2, che li accompagnerà fino al momento in cui saranno presentati all’ufficio tributario sammarinese, in occasione dell’arrivo nel territorio della Repubblica di San Marino.

L’ufficio tributario sammarinese è tenuto a svolgere i seguenti adempimenti:

  • rilascia il visto su un esemplare del documento T2;
  • invia alla dogana italiana il documento T2 vistato.

Se i beni provengono da Paesi comunitari, questi si muovono all’interno della UE (senza attraversare alcuna dogana intermedia) vincolati al regime di transito interno e viaggiano accompagnati dal documento doganale denominato T2, che verrà presentato direttamente all’ufficio tributario sammarinese per l’effettuazione delle formalità doganali (vale a dire appuramento e pagamento delle imposte derivanti dall’operazione di importazione).

Si riportano qui di seguito due ipotesi di triangolazioni con operatori economici sammarinesi.

Ipotesi 1

Cessione triangolare che coinvolge un soggetto extra-comunitario, un soggetto italiano e un soggetto sammarinese; l’operazione ha ad oggetto beni spediti da Paesi Extra-UE direttamente a San Marino. In tal caso, sia la cessione tra soggetto Extra-UE e soggetto italiano, che la cessione tra soggetto italiano e soggetto sammarinese non hanno rilevanza ai fini IVA in Italia, secondo quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 1, del DPR 633/.72, dato che i beni mobili non si trovano “fiscalmente” in territorio italiano.

Ipotesi 2

Operazione triangolare che coinvolge un soggetto comunitario, un soggetto italiano e un soggetto sammarinese, avente ad oggetto beni consegnati dal soggetto comunitario direttamente al soggetto sammarinese.

Anche in tale ipotesi, ai fini IVA italiani, ambedue le operazioni hanno ad oggetto beni che non si trovano “fiscalmente” nel territorio italiano e che, quando attraversano il territorio italiano, risultano vincolati al regime del transito interno.

Con riguardo alle operazioni triangolari oggetto di analisi, il soggetto passivo Iva italiano non deve seguire le disposizioni di cui all’articolo 71, comma 2, del DPR 633/72 e ad espletare le formalità previste dal DM 24 dicembre 1993.

Al fine di prevenire eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, risulta consigliabile raccogliere adeguata documentazione riguardante la movimentazione fisica dei beni e dello status delle merci, in modo da poter dimostrare come i beni oggetto delle triangolazioni siano transitati fisicamente, ma non fiscalmente in territorio italiano.