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Sono introdotte a regime le disposizioni ex art. 15, commi10-bis e 10-ter DLn. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti non commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16%.

In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l’imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.

Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:

  • decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello del versamento dell’imposta sostitutiva; 
  • sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali e dell’azienda cui  si riferisce l’avviamento affrancato;
  • il riallineamento non è consentito in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell’art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate a un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.