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Ricordiamo che il D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto l’IVAFE, disciplinata dai commi da 18 a 21 dell’articolo 19, e la cui base imponibile è rappresentata dal valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

La misura dell’imposta dell’1,5 per mille a decorrere dal 2013 è stata incrementata al 2 per mille a decorrere dal 2014 così come introdotta dalla legge di stabilità 2014.

Tale aumento, inserito nel corso dell’esame al Senato, armonizza l’aliquota dell’IVAFE all’incremento disposto per l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Il coordinamento si è reso necessario al fine di evitare che un regime fiscale più appetibile all’estero non provocasse una fuoriuscita di capitali dall’Italia.

In particolare, la lettera a) dell’art. 7 del DDL C. 1864, modifica il comma 18 del D.L. n. 201 del 2011prevedendo che l’imposta è dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia e non più sul valore delle attività finanziarie in genere.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28/E del 2 luglio 2012, ha chiarito l’ambito oggettivo dell’attuale versione della norma annoverando tra le attività finanziarie soggette ad imposta anche i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e le partecipazioni estere.

Diversamente, con la modifica apportata dall’articolo 7 saranno soggetti ad IVAFE solo i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia.

Il comma 2 dell’art. 7 fa decorrere la norma sopra descritta dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014. La decorrenza effettiva, tuttavia, non appare chiara.

Infatti, il nuovo comma 18 dell’art. 19 D.L. 201/2011 che dovrebbe entrare in vigore l’anno prossimo, stabilisce letteralmente che a decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Il dossier di documentazione elaborato dal servizio studi della camera precisa che la norma, restringendo l’ambito di applicazione dell’imposta, determina una perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica in 700 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Ci si chiede che sorte avrà l’IVAFE pagata sulle partecipazioni o sull’oro in sede di unico 2013 per il 2012.