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Per effetto dell’integrazione del comma 1-bis dell’art. 40, nonché dell’introduzione del nuovo comma 8-bis alla Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è previsto l’assoggettamento all’imposta di registro del 4% della cessione, da parte dell’utilizzatore, di un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile strumentale, anche da costruire, ancorché la stessa sia soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/72, ossia se è effettuata dall’impresa costruttrice 7 di ripristino entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione 7 intervento ovvero per la quale il cedente ha manifestato nell’atto l’opzione per l’imposizione IVA.

In tal caso, l’imposta di registro sarà determinata sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

Come rilevato da Assilea (circ. 27.11.2013 n. 36/2013 serie fiscale), è prassi consolidata determinare il corrispettivo per la cessione del contratto quale differenza tra il valore normale attribuito dalle parti all’immobile e l’ammontare della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Il cessionario si accolla l’onere del pagamento dei canoni residui di leasing e del prezzo finale della cessione.

La disposizione sopra commentata si applica a decorrere dall’1.1.2014.