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Le novità della L. 228/2012 che rivede le norme sulla fatturazione per le operazioni intracomunitarie interessano anche le modalità ed i termini di registrazione  del documento.

L’art. 39 del DL 331/93 è stato modificato infatti dalla legge di Stabilità che ha riscritto il momento impositivo delle cessioni e delle acquisizioni intracomunitarie, lasciando però inalterati i casi di sospensione dell’operazione che non sono stati allineati alle regole comunitarie.
Secondo le nuove disposizioni, il momento impositivo è legato alla partenza dei beni dal territorio di origine con rilevanza tanto per il cedente quanto per il cessionario. Con riferimento ai casi di sospensione, la norma ripropone le fattispecie già previste nella vecchia formulazione richiamando le ipotesi descritte dall’art. 6 co. 1 del DPR 633/72, quali le vendite “a prova” o quelle regolate da contratto estimatorio. La sospensione termina in ogni caso decorso un anno dalla consegna. Si segnala inoltre che non è stata recepita la disposizione comunitaria (art. 17 par. 2 e 3 della Direttiva 2006/112/CE) che regola i regimi sospensivi dell’operazione, con riferimento al momento di inizio e cessazione della sospensione.Le novità della L. 228/2012 che rivede le norme sulla fatturazione per le operazioni intracomunitarie interessano anche le modalità ed i termini di registrazione  del documento.

L’art. 39 del DL 331/93 è stato modificato infatti dalla legge di Stabilità che ha riscritto il momento impositivo delle cessioni e delle acquisizioni intracomunitarie, lasciando però inalterati i casi di sospensione dell’operazione che non sono stati allineati alle regole comunitarie.
Secondo le nuove disposizioni, il momento impositivo è legato alla partenza dei beni dal territorio di origine con rilevanza tanto per il cedente quanto per il cessionario. Con riferimento ai casi di sospensione, la norma ripropone le fattispecie già previste nella vecchia formulazione richiamando le ipotesi descritte dall’art. 6 co. 1 del DPR 633/72, quali le vendite “a prova” o quelle regolate da contratto estimatorio. La sospensione termina in ogni caso decorso un anno dalla consegna. Si segnala inoltre che non è stata recepita la disposizione comunitaria (art. 17 par. 2 e 3 della Direttiva 2006/112/CE) che regola i regimi sospensivi dell’operazione, con riferimento al momento di inizio e cessazione della sospensione.