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L’integrazione della fattura Iva ricevuta da un soggetto intracomunitario necessita di una particolare attenzione ai fini contabili. Questo è quanto si evince dal riformulato art. 47 co. 1 del DL 331/93, le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate, nel registro delle fatture emesse, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al mese precedente. Questo termine deve essere coordinato con quello previsto dall’art. 46 co. 5 del DL 331/93, ai fini della regolarizzazione dell’omessa fatturazione da parte del cedente stabilito in altro Paese UE. E’, infatti, previsto che se la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario è tenuto ad emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese; la relativa registrazione deve essere eseguita entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (art. 47 co. 1 del DL 331/93).

La disciplina in esame parrebbe, tuttavia, in contrasto con l’art. 69 della Direttiva 2006/112/CE, secondo il quale l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari diventa esigibile al momento di emissione della fattura o alla scadenza del termine previsto per la sua emissione (giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione), se la fattura non è stata emessa entro tale data.