Sommario
1. Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
2. Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
2.1. Destinazione ad abitazione principale
2.3. Familiari conviventi e detentori
3. “Sismabonus acquisti” e “Bonus casa acquisti”
4. Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali
5. Interventi sulle parti comuni
L’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei c.d. bonus “edilizi”.
In particolare, la citata legge ha allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”).
La circolare Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025.
Di seguito si segnalano i chiarimenti più rilevanti in relazione agli argomenti di maggiore interesse.
1. Aliquota “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025;
- 30%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027.
- In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
- Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di “sismabonus” ed “ecobonus”.
2. Aliquota “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 per recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 1 co. 55 della L. 207/2024, l’aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus”) è fissata al:
- 50%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36%, se le spese sono sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
2.1. Destinazione ad abitazione principale
Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027), l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) compete anche se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.
L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (per effetto dell’applicazione dell’aliquota “ordinaria”: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).
Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
2.2. Titolarità dell’immobile
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale.
Il requisito della titolarità dell’immobile deve essere verificato all’inizio dei lavori.
2.3. Familiari conviventi e detentori
L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).
Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti bonus con le aliquote “ordinarie” del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).
3. “Sismabonus acquisti” e “Bonus casa acquisti”
Con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, e al c.d. “bonus casa acquisti”, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR, la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8 ha precisato che l’agevolazione può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027), se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce “per la prima volta della detrazione”.
4. Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali
La detrazione IRPEF prevista per l’acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura “maggiorata” (50% o 36%) se l’unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione
5. Interventi sulle parti comuni
Le aliquote “ordinarie” introdotte dalla L. 207/2024 si applicano anche agli:
- interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, di cui agli artt. 14 co. 2-quater e 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui all’art. 14 co. 2-quater.1 del DL 63/2013;
- interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio, di cui all’art. 16 co. 1-quater del DL 63/2013.
Con la circ. 19.6.2025 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomìni, condomìni minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità) l’aliquota “maggiorata” debba “essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori).
Resta fermo che, per le spese imputate ai condòmini non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote “ordinarie” (36% o 30%).