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Il D.lgs. 148/2026 (c.d. correttivo Omnibus) interviene sulla disciplina fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando i criteri di determinazione del relativo fringe benefit.

Le principali novità, applicabili dal periodo d’imposta 2026, riguardano l’anzianità del veicolo, che può determinare un incremento del valore imponibile, e la presenza di optional e allestimenti non compresi nelle tabelle ACI.

Confermate le percentuali del 50%, 20% e 10%

L’articolo 2 del D.Lgs. 148/2026 modifica l’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR, confermando innanzitutto l’attuale criterio generale di determinazione del fringe benefit.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinato sulla base del costo chilometrico di esercizio risultante dalle tabelle ACI, al netto delle eventuali somme trattenute al dipendente.

La percentuale è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La novità più significativa consiste, tuttavia, nel fatto che la disciplina non attribuisce più rilievo alla “nuova immatricolazione” quale requisito da verificare al momento dell’assegnazione, ma considera direttamente l’anzianità del veicolo.

Dopo cinque anni, il fringe benefit aumenta del 50%

Il nuovo articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR stabilisce che il valore del fringe benefit, determinato secondo le percentuali sopra indicate, è incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

In concreto, l’aumento scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno seguente quello di prima immatricolazione.

Ad esempio, per un veicolo immatricolato nel 2021, l’incremento del 50% trova applicazione dal 1° gennaio 2027.

La maggiorazione interessa tutte le tipologie di veicoli, indipendentemente dall’alimentazione. Riguarda quindi anche le auto elettriche e ibride plug-in, pur restando ferme le rispettive percentuali agevolate di partenza.

L’eliminazione del requisito della nuova immatricolazione comporta inoltre che la disciplina trovi applicazione anche in caso di riassegnazione del medesimo veicolo a un dipendente diverso dal precedente utilizzatore.

Dal 2026 rilevano anche gli optional

Un’ulteriore novità riguarda gli accessori e gli allestimenti dell’auto aziendale.

Qualora il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di optional non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit è assoggettato a una maggiorazione forfetaria del 5%.

Le eventuali somme trattenute al dipendente a fronte di tali optional sono invece portate in diminuzione del valore convenzionale.

La nuova disciplina degli optional si applica dal 1° gennaio 2026, compresi i veicoli soggetti al regime transitorio previsto dall’articolo 1 comma 48-bis della L. 207/2024.

Restano comunque salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

Rimodulata la disciplina transitoria

Il correttivo Omnibus interviene anche sulla disciplina transitoria prevista dall’articolo 1, comma 48-bis della L. 207/2024.

Continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, e quindi il sistema basato sulle emissioni di CO₂, per:

  • i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo al dipendente entro il 31 dicembre 2025.

Viene quindi estesa a tutto il 2025 la clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati entro la fine del 2024: nella precedente formulazione, infatti, la tutela era limitata alle assegnazioni effettuate entro il 30 giugno 2025.

Il precedente regime continua ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Successivamente, anche per questi veicoli, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%.

La disciplina transitoria opera, inoltre, espressamente anche in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario.

Esclusa l’applicazione del valore normale

Un aspetto particolarmente rilevante della nuova disciplina riguarda il superamento delle incertezze sull’eventuale applicazione del criterio del valore normale.

Come chiarito dalla Relazione tecnica al D.Lgs. 148/2026, le modifiche confermano infatti l’applicazione del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, escludendo espressamente il ricorso al valore normale:

  • per i veicoli rientranti nel regime transitorio relativo alle assegnazioni effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati nel corso del 2025.

Per questi ultimi, la clausola di salvaguardia viene dunque estesa dall’originario primo semestre all’intero anno 2025.

Cosa devono verificare i datori di lavoro

Dal 2026, ai fini della corretta gestione fiscale e contributiva delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, non sarà quindi sufficiente individuare il modello del veicolo e il relativo costo chilometrico ACI.

Occorrerà verificare, in particolare, la data di prima immatricolazione, il regime fiscale applicabile in funzione della data di ordine e di assegnazione, l’eventuale riassegnazione del veicolo e la presenza di optional o allestimenti non già valorizzati nelle tabelle ACI.

L’anzianità dell’auto assume particolare importanza: una volta superato il periodo previsto dalla norma, infatti, il valore convenzionale del fringe benefit subisce una maggiorazione del 50%, con conseguente incremento dell’imponibile fiscale e contributivo attribuito al dipendente.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.