Sommario
1. Principali novità in materia fiscale e agevolativa.
1.1. Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione.
1.3. Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote.
1.4. Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote.
1.6. Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione.
1.8. Regime dei neo-residenti -Aumento dell’imposta sostitutiva.
1.9. Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP – Proroga per il 2026.
1.10. Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
1.11. Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins.
1.12. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
1.13. Causa di esclusione dal regime forfetario.
1.15. Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze.
1.16. Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026.
1.17. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa.
1.18. Azioni proprie, stock options e attività immateriali
1.19. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice.
1.20. Affrancamento straordinario delle riserve.
1.22. Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo.
1.23. Credito d’imposta per design e ideazione estetica.
1.24. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento.
1.25. Legge Sabatini – Rifinanziamento.
1.28. Dati della fattura-zione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento.
1.29. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028).
1.30. Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026).
1.31. Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento.
1.32. Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore.
1.33. Aumento delle aliquote della “Tobin tax”.
1.34. Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri
1.35. Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax”.
2. Principali novità in materia di lavoro e previdenza.
2.1. Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare.
2.2. Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026” in vigore dall’1.1.2026.
Si riepilogano di seguito le principali novità contenute nel testo legislativo.
1. Principali novità in materia fiscale e agevolativa
1.1. Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione
Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”.
Decorrenza
La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026.
In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.
1.2. Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro
Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili.
Oneri oggetto di riduzione
Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro
La riduzione prevista dall’art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:
- le detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall’art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi “edilizi”, ad esempio:
- la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus”);
- la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”).
1.3. Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
- al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
1.4. Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
- per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
1.5. Bonus mobili – Proroga
Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.
Limite massimo di spesa
In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
1.6. Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione
Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
1.7. Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del D.lgs. 252/2005.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
- l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
- il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
1.8. Regime dei neo-residenti -Aumento dell’imposta sostitutiva
Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.
L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari.
Decorrenza
Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c.
1.9. Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP – Proroga per il 2026
Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponi-bile IRPEF.
1.10. Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.
Decorrenza
L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.
Valutazione di convenienza della rivalutazione
Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni.
In merito, occorre evidenziare che:
- l’imposta sostitutiva del 21% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia).
Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:
21% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione
Considerato che il rapporto tra i due parametri è di 0,8077 (21% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore all’80,77% del valore normale della partecipazione oppure di quel-lo rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.
1.11. Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins
Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro.
Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.
Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
1.12. Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Presunzione di imprenditorialità
A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.
Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc.
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.
Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.
Rapporto con le aliquote della cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
- chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.
Computo dei tre appartamenti
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i con-tratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.
Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.
Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo con-tratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).
1.13. Causa di esclusione dal regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applica-bile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
1.14. Iper-ammortamenti
Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
1.15. Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze
Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.
Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Dividendi
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, con-seguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.
Plusvalenze
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:
- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.
1.16. Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo
Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorro-no a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “rea-lizzate”.
Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.
Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta
Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali
possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
- in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
- nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.
Indicazione nella dichiarazione dei redditi
Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Decorrenza
Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).
Acconti 2026
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
1.17. Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa
Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR).
Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante
Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbliga-zioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR.
In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:
- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell’ultimo semestre.
Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.
Non viene invece modificato il co. 4-bis dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti IAS/IFRS adopter la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.
Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
L’art. 101 co. 2 primo periodo del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell’art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell’art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre.
Le regole previste dall’art. 101 co. 2 primo e secondo periodo del TUIR, non modificate, trovano applicazione per i soggetti OIC.
Aggiungendo un terzo periodo al richiamato co. 2, si dispone che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, le minusvalenze da valutazione assumono rilievo fiscale se imputate a Conto economico.
Conseguentemente, sono apportate modifiche di coordinamento normativo agli artt. 101 co. 2-bis del TUIR e 110 co. 1-bis del TUIR.
1.18. Azioni proprie, stock options e attività immateriali
Vengono previste, con effetto per il solo 2026:
- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acqui-sto delle azioni proprie;
- l’estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. “stock grant cash settled”) del regime di deducibilità al momento dell’effettiva assegnazione delle azioni;
- per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
1.19. Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:
- nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di co-modo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
- nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.
Imposte indirette
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
1.20. Affrancamento straordinario delle riserve
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Riserve affrancabili
Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.
Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiara-zione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
1.21. Aumento temporaneo dell’aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione
Viene previsto l’aumento dell’aliquota IRAP applicabile agli intermediari finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e alle imprese di assicurazione (dal 5,9% al 7,9%).
Decorrenza
L’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).
Intermediari finanziari esclusi dall’aumento temporaneo di aliquota
Sono esclusi dall’aumento di aliquota i seguenti soggetti:
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione di fondi comuni di investimento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso;
- società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) e soggetti assimilati.
Detrazione sulla maggiore imposta dovuta
È stata prevista una detrazione pari a 90.000 euro fino a concorrenza della differenza tra:
- l’imposta derivante dall’applicazione delle aliquote transitorie;
- l’imposta che si sarebbe determinata in assenza delle aliquote transitorie.
Calcolo dell’acconto IRAP 2026
L’aumento dell’aliquota avrà effetto anche sulla determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti solari), per il calcolo del quale i soggetti interessati dovranno assume-re, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le maggiori aliquote del 6,65% e del 7,9%.
1.22. Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo
Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.
Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fer-mo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.
1.23. Credito d’imposta per design e ideazione estetica
Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026:
- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
- è utilizzabile in un’unica quota annuale.
1.24. Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento
Viene previsto un fondo con una dotazione di € 1.300 milioni per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui alla L. 207/2024.
1.25. Legge Sabatini – Rifinanziamento
Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
- 200 milioni di euro per l’anno 2026;
- 450 milioni di euro per l’anno 2027.
1.26. Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettua-re pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:
- sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
- sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.
Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Procedura
Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qual-siasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.
L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.
Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:
- 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione;
- i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.
Decorrenza
Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.
1.27. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:
• è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
• viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza
La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026 (bisogna fare riferimento all’esecuzione della delega di pagamento).
1.28. Dati della fattura-zione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento
Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
1.29. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028)
Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta.
Soggetti esclusi
La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.lgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del D.lgs. 128/2015).
La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d’acconto dell’11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell’art. 25 del DL 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta.
Misura della ritenuta
La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa deve essere operata con l’aliquota:
- dello 0,5%, per il 2028;
- dell’1%, a decorrere dal 2029.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative relative all’applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
1.30. Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026)
- È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Decorrenza
La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.3.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73.
1.31. Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).
A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
1.32. Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore
Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
- provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- di valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Il prelievo è istituito in coerenza con le disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione ed è finalizzato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi.
1.33. Aumento delle aliquote della “Tobin tax”
Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012.
Imposta sulle transazioni finanziarie
Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:
- i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti (art. 1 co. 491 della L. 228/2012);
- i contratti derivati e sui titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (art. 1 co. 492 della L. 228/2012);
- le “operazioni ad alta frequenza” (art. 1 co. 495 della L. 228/2012).
L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.
Aumento delle aliquote
Le novità riguardano infatti le aliquote proporzionali dell’imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare:
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati non regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
- per i trasferimenti di azioni e strumenti finanziari (co. 491) in mercati regolamentati, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;
- per le operazioni ad alta frequenza (co. 495), l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.
Decorrenza
Le nuove aliquote si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dall’1.1.2026.
1.34. Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
1.35. Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax”
È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:
- all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
- all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
2. Principali novità in materia di lavoro e previdenza
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella Legge di bilancio 2026
2.1. Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare
Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato
Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR
Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
La medesima norma prevede poi:
- che per il biennio 2026-2027 tale disposizione non operi qualora la media annuale (del relativo anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti;
- con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dall’1.1.2032, la riduzione da 49 a 39 del numero di lavoratori dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l’obbligo in questione.
Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare
Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”).
Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:
- così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;
- ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.
In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
Inoltre, in assenza di accordi di natura collettiva, la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica è quella residuale individuata ai sensi del DM 31.3.2020 n. 85.
Rinuncia all’adesione automatica
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:
- conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 c.c.; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Adempimenti del datore di lavoro
Vengono individuati specifici adempimenti per il datore di lavoro in caso di adesione automatica alla previdenza complementare, nonché nelle ipotesi di prima assunzione o meno del lavoratore.
Nel dettaglio, in caso di adesione automatica il datore di lavoro deve:
- darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione;
- effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.
Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.
Versamento delle quote di TFR presso una nuova forma pensionistica complementare
Viene modificato l’art. 14 co. 6 del D.lgs. 252/2005, ossia la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell’ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all’altra – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.
Nel dettaglio, la disposizione in commento sopprime la clausola secondo cui il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali.
2.2. Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare
Modificando l’art. 11 del D.lgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026:
- la modifica della disciplina della liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare;
- con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, la possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia definendo la relativa disciplina sotto il profilo tributario.
Nel dettaglio, si stabilisce che:
- riguardo all’eventuale quota di prestazione in forma di capitale, vada elevato il limite dell’importo liquidabile in tale forma dal 50% al 60% del montante finale accumulato;
- la liquidazione possa avvenire con conversione in rendita vitalizia;
- nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 co. 6 e 7 della L. 335/95, la prestazione possa essere interamente erogata in forma di capitale.
In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:
- nella forma della rendita a durata definita;
- per un numero di anni pari alla vita attesa residua con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui;
- ovvero nella forma di prelievi liberamente determinabili nei limiti di cui al nuovo co. 3-quater dell’art. 11 del D.lgs. 252/2005, o ancora mediante un’erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a 5 anni.
Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni:
- sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare;
- il relativo montante è mantenuto in gestione.
2.3. Abrogazione dell’utilizzo delle prestazioni di previdenza complementare al fine del pensionamento
Viene abrogata la disposizione di cui all’art. 24 co. 7-bis del DL 201/2011, con cui si prevedeva, dall’1.1.2025, la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1.1.96, di computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata, in caso di richiesta dell’assicurato, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base.
3. Altre principali novità
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella Legge di bilancio 2026.
3.1 Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante
Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo
Lo studio Zagarese & Associati è a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e approfondimenti