tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

La Corte Costituzionale, con la sentenza 29.11.2019 n. 245, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012, limitatamente alle parole “all’imposta sul valore aggiunto”, così superando il precedente orientamento contrario alla possibilità per il debitore, che acceda alla procedura di accordo di composizione della crisi, di falcidiare l’IVA (Corte Cost. 25.7.2014 n. 225 e 11.11.2015 n. 232).

L’accordo di composizione della crisi è strutturato – nei sui tratti essenziali – sulla falsariga del concordato preventivo, di cui condivide la base negoziale e la finalità di limitare il ricorso alle procedure “demolitorie”, garantendo una soddisfazione, anche solo parziale, dei creditori, oltreché l’esdebitazione del debitore, senza attendere l’esito della liquidazione.

In entrambe le procedure, viene lasciata al proponente la libertà nel predisporre il con-tenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, inclusi quelli tributari.

Ferma la regola comune della falcidiabilità delle pretese tributarie, anche se privilegiate, le due discipline trovano un tratto di differenziazione solo nel regime previsto per l’IVA, ammessa, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 7.4.2016 causa C-546/14, entro certi limiti, solo per il concordato preventivo ex art. 182-ter del RD 267/42.

La falcidia delle posizioni garantite da prelazione costituisce un passaggio essenziale sul versante della funzionalità delle procedure preventive che mirano all’esdebitazione. Per contro, il pagamento integrale dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, vanifica il vantaggio legato alla definizione preventiva della crisi, per quelle situazioni che non risultano garantite da una capienza patrimoniale in grado di assicurare l’integrale ripianamento delle esposizioni favorite dalla prelazione.

Attesa l’affinità tra le procedure, la differenza di disciplina per il debitore non fallibile dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’art. 3 Cost., resa ancora più evidente se si considera che gli imprenditori agricoli, se si avvalgono degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42, ai quali si applica l’art. 182-ter del RD 267/42, possono ottenere la falcidiabilità dell’IVA. Diversamente, se si avvalgono dell’accordo di composizione della crisi, sono soggetti al divieto di falcidia dell’IVA.

La possibilità di operare la falcidia costituisce, inoltre, espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali si conforma l’azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Il DLgs. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017 (CCII), in vigore dal 15.8.2020, prevede espressamente, per le nuove procedure di sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.