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Il nuovo credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design è stato introdotto dall’art.1, co. 198-208 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (L. di bilancio 2020). Tale agevolazione presenta una disciplina differenziata rispetto a quella prevista per il precedente credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Di seguito si propone un breve confronto tra la normativa attuale e quella precedente.

  1. ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Precedente disciplina agevolativa

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo era riconosciuto a condizione che la spesa complessiva in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d’imposta eccedesse la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (anni 2012-2014, per i soggetti “solari”), ovvero per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta dalla data di costituzione. Nell’ultimo anno di vigenza dell’agevolazione il credito veniva calcolato sulla base di due aliquote agevolative:

l’aliquota del 50%, applicata:

– per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa);

– per i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi).

l’aliquota ridotta del 25% si applicava invece per tutte le altre tipologie di spese ammissibili, e cioè:

– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

– spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati;

– costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Con riferimento a tale voce di spesa, si dovrà tener conto anche della modifica apportata dal decreto Dignità che ha escluso dal credito d’imposta le spese per competenze tecniche e privative industriali se l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Nuova disciplina agevolativa

Per le attività di ricerca e sviluppo le spese ammissibili sono agevolabili (art.1, co. 200 della L.160/2019):

  • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
  • nel limite massimo di 3 milioni di euro.

In linea di massima, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. L’art. 2 del DM 26.5.2020 definisce le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE. 

La base di calcolo di tale agevolazione è definita nella seguente tabella:

Spese agevolabili Determinazione
Personale Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:

–          di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;

–          in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO;

–          assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo.

Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):

–          per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;

–          nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Contratti di ricerca extra-muros Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

Privative industriali Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:

–          nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro;

–          a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Sono escluse le operazioni infragruppo.

Servizi di

consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste).
Materiali per la

realizzazione di

prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti.
  1. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo; art. 1 co. 201 della L. 160/2019):

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Gli artt. 3 e 5 del DM 26.5.2020 definiscono le attività di innovazione agevolate, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.

La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.

Spese agevolabili Determinazione
Personale Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:

–          di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;

–          in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO;

–          assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.

Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):

–          per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;

–          nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Contratti per

attività da parte

del commissionario

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.
Servizi di

consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili
Materiali per la

realizzazione di

prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.
  1. DESIGN E INNOVAZIONE ESTETICA

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto (art. 1 co. 202 della L. 160/2019):

  • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26.5.2020).

La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.

Spese agevolabili Determinazione
Personale Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di design e

ideazione estetica svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:

–          di età non superiore a 35 anni, al primo impiego;

–          in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili;

–          assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica.

Beni materiali mobili e software Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di

design e di ideazione estetica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):

–          per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo;

–          nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale.

Contratti per

attività da parte

del commissionario

Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e

ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Servizi di

consulenza

Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese relative ai suddetti contratti.
Materiali per la

realizzazione di

prototipi

Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata.
  1. FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER I TRE CREDITI D’IMPOSTA DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI

La disciplina attuale, prevede che il credito d’imposta spettante è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

4.1 Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

4.2 Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Anche nell’attuale disciplina agevolativa, come nella previgente, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP.

4.3 Obblighi documentali

Gli obblighi documentali rispetto alla previgente disciplina non sono cambiati e si sostanziano nella predisposizione da parte dell’impresa di apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti dal quale risulta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Sono quindi tenute all’adempimento anche le imprese con bilancio certificato.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

4.4 Relazione tecnica

Anche nell’attuale disciplina, come nella previgente, le imprese beneficiarie del credito d’imposta ai fini dei successivi controlli sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione:

  • deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo e del responsabile del singolo progetto;
  • deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Le stesse disposizioni applicabili in precedenza per la predisposizione della relazione tecnica del credito d’imposta ricerca e sviluppo sono applicabili anche al nuovo credito ricerca, sviluppo e innovazione e design.

4.5 Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019).

4.6 Cumulabilità con altre agevolazioni

Resta immutata rispetto alla precedente disciplina la cumulabilità del credito d’imposta in oggetto con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione